Lo Statuto - Remo Gaibazzi

Associazione

Statuto Associazione Remo Gaibazzi​

Codice fiscale 92116170348

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede


L’Associazione Remo Gaibazzi è costituita con atto redatto per scrittura privata in data 22 giugno 2001. Il presente Statuto, riveduto ed approvato dall’Assemblea dei Soci del 29 maggio 2015 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Parma, viene a far parte integrante dell’Atto di costituzione, sostituendo la versione precedente.
E’ costituita l’associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n.383/2000, denominata “Associazione Remo Gaibazzi”, con sede in Parma, via Borgo Scacchini n. 3/a. Modifiche della sede all’interno del comune di Parma non costituiscono variazione statutaria.
L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art.2. La durata dell’associazione è illimitata.


Art. 2 – Scopo e oggetto sociale

Prendendo a riferimento l’attività del maestro Remo Gaibazzi, figura che ha influenzato ed indirizzato la vita culturale ed artistica di Parma, l’Associazione ha come scopo principale la ricerca e la promozione culturale, etica e spirituale, con particolare attenzione alle realtà territoriali in termini di:
a) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
b) ricerca e promozione culturale, etica e spirituale
Per la realizzazione dei propri scopi, l’Associazione si propone in particolare le seguenti attività:
1) ricerca sul ruolo degli intellettuali (artisti, ma anche scienziati, filosofi, scrittori ecc.) nella società contemporanea, mediante promozione di conferenze, dibattiti, seminari di studio ecc.
2) pubblicazione, oltre che dei cataloghi delle mostre, di volumi che raccolgano i risultati di tali ricerche;
3) divulgazione dei risultati delle indagini mediante conferenze, dibatti e contatti con le scuole;
4) studio dell’opera di Gaibazzi, nel contesto non solo artistico, ma storico-sociale. Quindi produzione di mostre e dibattiti sui temi oggetto della ricerca del pittore in se stessi e in rapporto a ricerche analoghe svolte da altri artisti o in altri ambiti disciplinari.
5) catalogazione dell’intera produzione di Gaibazzi, volta a conoscere non solo l’identificazione, la collocazione e la proprietà delle singole opere, ma anche appurare le loro condizioni di conservazione
Per il conseguimento dei propri obiettivi , l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell’Associazione, la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1) contributi degli aderenti e di privati;
2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
3) donazioni e lasciti testamentari;
4) entrate patrimoniali;
5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
6) beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4 – Bilancio o rendiconto

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art . 5 – I soci

L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all’elettività delle cariche associative, all’esercizio del voto individuale ed all’effettività del rapporto associativo.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione almeno sei mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per tre anni.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 – Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci sono obbligati:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione;
2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 8 – Organi dell’associazione

Sono Organi dell’associazione:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei Revisori.
L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito: ai titolari delle cariche e agli iscritti spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per l’Associazione.

Art. 9 – Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno 5 degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:

1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
3) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4) delibera l’esclusione dei soci;
5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. L’assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorse almeno 24 ore dalla prima, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea.
Nel caso la seconda convocazione dell’assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione indicate.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni è sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti, l’assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno due volte all’anno, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
II Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 12 – Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall’Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 13 – Comitato dei Garanti

Il Consiglio Direttivo può nominare il Comitato dei Garanti composto da uno a più membri fino ad un massimo di cinque.
I suoi componenti verranno prescelti tra personalità prestigiose nel settore della cultura, al fine di conferire autorevolezza ai programmi deliberati per il perseguimento degli scopi dell’Associazione.
Il Comitato dei Garanti vigilerà sulla conformità delle iniziative alle finalità dell’Associazione e sull’effettivo valore culturale e scientifico delle attività poste in essere.
In caso di giudizio negativo il Comitato segnalerà per iscritto la propria opinione ai membri del Consiglio Direttivo indicandone le ragioni.
I membri resteranno in carica fino alle loro dimissioni o revoca da parte del Consiglio Direttivo.
La revoca potrà avvenire ad nutum, mediante comunicazione scritta all’interessato, senza obbligo di specificarne i motivi.

Art. 14 – Comitato Tecnico

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico composto da un massimo di cinque membri scelti tra persone che abbiano una profonda conoscenza dell’opera del Maestro Remo Gaibazzi.
Al Comitato Tecnico è conferito l’incarico di esprimere il parere circa l’inserimento di opere originali dell’Artista nell’Archivio generale, nonché circa l’autenticità delle opere sottoposte al suo esame.
I membri resteranno in carica fino alle loro dimissioni o revoca da parte del Consiglio Direttivo.
La revoca potrà avvenire ad nutum, mediante comunicazione scritta all’interessato, senza obbligo di specificarne i motivi.

Art. 15 – Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, l’associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni di Promozione Sociale prive di scopo di lucro con finalità identiche o analoghe e in ogni caso a finalità di pubblica utilità.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

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